Normativa Recupero

L’Istituto recepisce la normativa nazionale - DPR n° 275/99, art. 4; Legge n° 1/2007; D.M. n° 42/2007; D.M. n° 80/2007 e O.M. n° 92/2007 – che impone l’attivazione e “la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli Enti locali in materia di interventi integrati”, e organizza le seguenti attività:

  • Interventi integrativi di recupero
  • Attività di sostegno allo studio individuale
  • Orientamento e accoglienza

 

Il D.M. n. 80 del 3 ottobre 2007 e l’ O.M. applicativa del 5 novembre 2007 prevedono:

  • Attività di recupero e di sostegno e responsabilità degli Organi Collegiali. Le attività sono programmate annualmente ed attuate dai Consigli di clas-se sulla base di criteri didattico-metodologici definiti dal Collegio Docenti e dalle indicazioni organizzative approvate dal Consiglio di Istituto.
  • Rinvio e sospensione del giudizio finale. Al termine delle lezioni, nei confronti degli studenti che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza che ciò comporti un immediato giudizio di non promozione, il Consiglio di classe procede al rinvio e sospensione del giudizio finale.
  • Comunicazione alle famiglie. L’Istituto comunica al più presto alle famiglie le decisioni prese dal Consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascun alunno, e gli interventi di recupero programmati.
  • Integrazione dello scrutinio finale. Entro il 31 agosto dell’anno scolastico considerato, e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo - in casi eccezionali debitamente documentati - il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dell’alunno alla classe successiva.
  • Obbligo dell’Istituto. Le attività di recupero rientrano a pieno titolo nella parte ordinaria e permanente del POF.
  • Attività di sostegno. Nelle attività di recupero rientrano gli interventi di sostegno, che hanno lo scopo fondamentale di prevenire l’insuccesso scolastico e si realizzano in ogni periodo dell’anno scolastico, ma soprattutto a cominciare dalle fasi iniziali dell’a.s., e si concentrano sulle discipline nelle quali si registri un numero elevato di valutazioni insufficienti.
  • Attività di recupero. Le attività di recupero sono rivolte agli studenti che presentano insufficienze in una o più discipline, in prospettiva nella prima metà del 1° periodo, nel momento dello scrutinio intermedio, e in sede di scrutinio finale in caso di “sospensione” del giudizio di ammissione alla classe successiva. Sono finalizzate al tempestivo recupero delle carenze rilevate, si svolgono in una dimensione personalizzata, possibilmente con un diverso approccio didattico per un ammontare, disponibilità finanziaria permettendo, di 15 ore.
  • Obblighi per gli studenti. Gli alunni hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal Consiglio di classe; le famiglie hanno la facoltà di scegliere per il recupero modalità diverse da quelle organizzate dalla scuola. In tal caso devono darne una comunicazione scritta tempestiva e formale.
  • Flessibilità organizzativa e didattica. Il D.M. n. 47 del 13 giugno 2006 prevede anche, nell’organizzare le attività di sostegno e di recupero, di utilizzare una quota fino al 20% del monte ore annuale e adottare una articolazione diversa da quella per classe, con soluzioni flessibili e differenziate, avendo attenzione anche per le eccellenze.

 

CALENDARIO DELLE VERIFICHE FINALI (OM 92 Art. 8)

Il Collegio dei docenti stabilisce annualmente il calendario per le verifiche finali che si svolgono al termine degli interventi di recupero che devono concludersi prima dell’inizio dell’anno scolastico.

 

CRITERI PER LA COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DI STUDENTI (OM 92 Art. 3)

Gli interventi di recupero sono organizzati per gruppi di 12/15 alunni c.a., anche provenienti da classi parallele, che presentano carenze per lo più omogenee nella disciplina oggetto di recupero, come individuato e precisato in sede di Consiglio di classe. Al di sotto di 8 studenti non si attivano i corsi.

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI AI GRUPPI DI STUDENTI (OM 92 Art. 3)

Lo svolgimento degli interventi di recupero programmati dai Consigli di classe sarà svolto da:

  • Docenti in servizio presso l’Istituto che si rendono disponibili.
  • Docenti in servizio presso altre scuole che si rendono disponibili
  • Docenti precari che fanno domanda, secondo l’ordine di graduatoria

 

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ (OM 92 Art. 3 C.4)

Il coordinamento delle attività di recupero, sulla base delle carenze e dei bisogni formativi degli alunni individuati dai Consigli di classe, sarà formalizzato con in-carico del Dirigente Scolastico

 

ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

  • I Consigli di classe hanno la responsabilità didattica di individuare, su indicazione dei singoli insegnanti, la natura delle carenze e gli obiettivi dell’azione di recupero, organizzano le verifiche e procedono alla valutazione finale.
  • I criteri di riferimento per lo svolgimento degli scrutini sono deliberati come detto dal Collegio dei docenti.
  • Per gli studenti che in sede di scrutinio intermedio, o anche a seguito delle verifiche periodiche previste dal Piano dell’Offerta Formativa, presentino in-sufficienze in una o più discipline, il Consiglio di classe programma interventi di recupero delle carenze rilevate sulla base di una attenta analisi dei bisogni formativi di ciascuno studente.
  • L’organizzazione del recupero è comunicato alle famiglie.